È un certificato che attesta il codice fiscale attribuito al soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) e i corrispondenti dati anagrafici registrati in Anagrafe Tributaria.
Per le persone fisiche, il certificato riporta il codice fiscale della persona, cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita. Il codice fiscale viene riportato anche nel formato bar–code (codice a barre) che ne consente l’acquisizione ottica, al pari del tesserino di codice fiscale e della Tessera Sanitaria.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il certificato contiene il codice fiscale del soggetto, natura giuridica, denominazione, tipo di attività e relativo codice ATECO, indirizzo del domicilio fiscale e dati del rappresentante (codice fiscale, codice carica, cognome e nome o denominazione).
Fonte: Agenzia delle Entrate
È un certificato che il contribuente può chiedere all’Agenzia delle entrate che attesta il numero di partita IVA e i dati ad essa associati registrati in Anagrafe Tributaria.
Per le persone fisiche il certificato riporta il codice fiscale della persona, cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il certificato contiene codice fiscale, natura giuridica, denominazione, tipo di attività e relativo codice ATECO, indirizzo del domicilio fiscale e dati del rappresentante (codice fiscale, codice carica, cognome e nome o denominazione).
Fonte: Agenzia delle Entrate
L’art. 4 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 – convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 – ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17- bis che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.
In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.
La norma prevede l’obbligo:
per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio
per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute
i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute
un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.
In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:
essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi
aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime
non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.
Fonte: Agenzia delle Entrate