Il beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento di un’imposta. A seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. L’atto di donazione deve essere redatto da un notaio, che provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte.
Quando l’imposta non è dovuta
I trasferimenti in favore di alcuni soggetti (articolo 3, comma 1 del TUS) sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, come, per esempio, quelli destinati a:
- Stato, Regioni, Province e Comuni
- Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità
- Onlus e fondazioni bancarie.
Fonte: Agenzia delle Entrate