FAQ

Per i contratti di locazione, sublocazione e affitto registrati è possibile effettuare ulteriori adempimenti successivi quali:

  • versamenti per l’annualità successiva
  • proroga
  • cessione
  • risoluzione
  • rinegoziazione.

Fonte: Agenzia delle Entrate

È operativo il nuovo servizio web per consentire agli agenti immobiliari di fiducia di consultare – telematicamente e in autonomia – le planimetrie catastali dei propri immobili. Da oggi, infatti, i proprietari che vogliono vendere o affittare casa possono presentare la delega direttamente dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate via pc, tablet o smartphone. In alternativa, la consultazione può essere effettuata online dall’agente immobiliare delegato.

Come funziona il servizio di consultazione telematica – Gli intestatari catastali dell’immobile (proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento) possono delegare alla consultazione gli agenti immobiliari iscritti al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), tenuto dalle Camere di commercio. Una volta ricevuta la delega, l’agente può ottenere la documentazione tramite il nuovo servizio “Consulta Planimetrie” disponibile in area riservata sul sito delle Entrate. Non appena la planimetria risulta disponibile, l’Agenzia invia un’email per avvisare sia il delegante sia l’agente immobiliare delegato, che può così scaricare il documento richiesto. La delega ha una durata di 30 giorni dalla firma e va conservata per 5 anni.

La delega viaggia online – L’intestatario catastale può presentare la delega attraverso il servizio presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia, all’interno dell’area “Profilo utente”. La delega può essere inviata anche dall’agente immobiliare tramite la piattaforma disponibile nella propria area riservata, allegando il file firmato digitalmente dal delegante oppure una scansione della delega e un documento di identità del delegante.Fonte: Agenzia delle Entrate

Category: Attestazione

È una attestazione che il contribuente può richiedere all’Agenzia delle Entrate al fine di conoscere l’ammontare del proprio reddito in uno specifico periodo d’imposta.

Fonte: Agenzia delle Entrate

La Borsa Immobiliare di Roma, organismo istituito dalla Camera di Commercio di Roma nel 1989, supporta iniziative in favore della trasparenza delle contrattazioni immobiliari e tutela delle parti coinvolte. La Borsa Immobiliare di Roma non è un franchising né un’associazione o federazione, ma un sistema trasparente e dinamico a supporto degli operatori professionali. 

La Borsa Immobiliare di Roma è articolata con risorse interne dedicate allo svolgimento delle attività previste (di tipo istituzionale, funzionale e di mercato) e con il supporto di:

Rete degli Agenti Accreditati
Comitato di Borsa (Vigilanza e indirizzo)
Comitato di Listino (Rilevazione dei prezzi immobiliari, elaborazione e presentazione Quotazioni Ufficiali)
Comitato Stime (sovrintende al servizio di Valutazione Immobiliare, formando i Valutatori abilitati)

La Borsa Immobiliare di Roma, è gestita da Tecnoborsa SCpA su incarico della Camera di Commercio di Roma

Fonte: Borsa Immobiliare di Roma

La “cedolare secca” è un regime facoltativo, che si sostanzia nel pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito dell’immobile). In più, per i contratti sotto cedolare secca non andranno pagate l’imposta di registro e l’imposta di bollo, ordinariamente dovute per registrazioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di locazione. La cedolare secca non sostituisce l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione.

La scelta per la cedolare secca implica la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell’opzione, l’aggiornamento del canone di locazione, anche se è previsto nel contratto, inclusa la variazione accertata dall’Istat dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati dell’anno precedente.

  • Attenzione: è possibile optare per la cedolare secca sia alla registrazione del contratto sia negli anni successivi, in caso di affitti pluriennali. Quando l’opzione non viene esercitata all’inizio, la registrazione segue le regole ordinarie; in questo caso, le imposte di registro e di bollo sono dovute e non sono più rimborsabili.
    In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga.

Chi può scegliere la cedolare secca

Possono optare per il regime della cedolare secca le persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l’immobile nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Locazioni brevi

Può optare per la cedolare secca al 21% anche chi si avvale del regime delle locazioni brevi.
Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
Dal 2021 l’applicabilità è prevista solo se nell’anno si destinano a questa finalità al massimo quattro appartamenti; oltre tale soglia, l’attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale.

Per quali immobili

L’opzione può essere esercitata per unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa l’A10 – uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all’abitazione, oppure con contratto separato e successivo rispetto a quello relativo all’immobile abitativo, a condizione che il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, nel contratto di locazione della pertinenza si faccia riferimento al quello di locazione dell’immobile abitativo e sia evidenziata la sussistenza del vincolo pertinenziale con l’unità abitativa già locata.

In caso di contitolarità dell’immobile l’opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore.

I locatori contitolari che non esercitano l’opzione sono tenuti al versamento dell’imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso. Deve essere comunque versata l’imposta di bollo sul contratto di locazione.

L’imposta di registro deve essere versata per l’intero importo stabilito nei casi in cui la norma fissa l’ammontare minimo dell’imposta dovuta.

L’opzione per la cedolare secca può essere fatta anche per i contratti di locazione di tipo strumentale stipulati nel 2019. I locali commerciali devono essere classificati nella categoria catastale C/1 e avere una superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze. L’aliquota applicabile è del 21%.

Quali inquilini

Il regime della cedolare non può essere applicato ai contratti di locazione conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal successivo utilizzo dell’immobile per finalità abitative di collaboratori e dipendenti, salvo quanto previsto per i locali commerciali classificati nella categoria C1 (novità introdotta dalle legge di bilancio 2019 –comma 59 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 – pdf).

L’opzione può essere esercitata anche per le unità immobiliari abitative, locate nei confronti di cooperative edilizie per la locazione o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone di locazione o assegnazione (Dl 47/2014).

Quanto dura l’opzione

L’opzione comporta l’applicazione delle regole della cedolare secca per l’intero periodo di durata del contratto (o della proroga) o, nei casi in cui l’opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima, per il residuo periodo di durata del contratto.

Il locatore ha comunque la facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Così come è sempre possibile esercitare nuovamente l’opzione, nelle annualità successive alla revoca, rientrando nel regime della cedolare secca.

La revoca deve essere effettuata entro 30 giorni dalla scadenza dell’annualità precedente e comporta il versamento dell’imposta di registro, eventualmente dovuta.

In caso di proroga del contratto, è necessario confermare l’opzione della cedolare secca contestualmente alla comunicazione di proroga. La conferma dell’opzione deve essere effettuata nel termine previsto per il versamento dell’imposta di registro, cioè entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o di una precedente proroga. In caso di risoluzione del contratto, l’imposta di registro non è dovuta se tutti i locatori hanno optato per il regime della cedolare secca. Tuttavia, è necessario comunicare la risoluzione anticipata presentando all’ufficio dove è stato registrato il contratto il modello RLI debitamente compilato.

Quanto si paga

L’imposta sostitutiva si calcola applicando un’aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti.

E’ prevista un’aliquota ridotta al 10% per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni ubicate:

  • nei comuni con carenze di disponibilità abitative (articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del decreto legge 551/1988). Si tratta, in pratica, dei comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia
  • nei comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Cipe.

Effetti della cedolare sul reddito

Il reddito assoggettato a cedolare:

  • è escluso dal reddito complessivo
  • sul reddito assoggettato a cedolare e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere rispettivamente oneri deducibili e detrazioni

il reddito assoggettato a cedolare deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell’Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

Fonte: Agenzia delle Entrate

Category: Certificato

È un certificato che il contribuente può richiedere all’Agenzia delle entrate dove sono indicati i carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell’anagrafe tributaria (Provvedimento del 25/06/2001 – Agenzia delle entrate).

Fonte: Agenzia delle Entrate

È un certificato che attesta il codice fiscale attribuito al soggetto (persona fisica o soggetto diverso da persona fisica) e i corrispondenti dati anagrafici registrati in Anagrafe Tributaria.

Per le persone fisiche, il certificato riporta il codice fiscale della persona, cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita. Il codice fiscale viene riportato anche nel formato bar–code (codice a barre) che ne consente l’acquisizione ottica, al pari del tesserino di codice fiscale e della Tessera Sanitaria.

Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il certificato contiene il codice fiscale del soggetto, natura giuridica, denominazione, tipo di attività e relativo codice ATECO, indirizzo del domicilio fiscale e dati del rappresentante (codice fiscale, codice carica, cognome e nome o denominazione).

Fonte: Agenzia delle Entrate

Category: Certificato

È un certificato che il contribuente può chiedere all’Agenzia delle entrate che attesta il numero di partita IVA e i dati ad essa associati registrati in Anagrafe Tributaria.

Per le persone fisiche il certificato riporta il codice fiscale della persona, cognome, nome, sesso, luogo e data di nascita, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche, il certificato contiene codice fiscale, natura giuridica, denominazione, tipo di attività e relativo codice ATECO, indirizzo del domicilio fiscale e dati del rappresentante (codice fiscale, codice carica, cognome e nome o denominazione).

Fonte: Agenzia delle Entrate

Category: Certificato

L’art. 4 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 – convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 – ha introdotto, nel corpo del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, l’art. 17- bis che ha previsto una serie di adempimenti in tema di gare d’appalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.

In particolare, si fa riferimento agli appalti e subappalti relativi a una o più opere (o uno o più servizi) di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.

La norma prevede l’obbligo:

per il committente di richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute dall’impresa appaltatrice ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio

per l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice), entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute

i modelli F24 relativi al versamento delle ritenute

un elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell’ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

In alternativa, le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici possono comunicare al committente, allegando il relativo certificato fornito dall’Agenzia delle Entrate, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento delle ritenute, dei seguenti requisiti:

essere in attività da almeno tre anni e in regola con gli obblighi dichiarativi

aver eseguito, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime

non avere iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non avere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Category: Certificato

È un certificato che il contribuente può richiedere all’Agenzia delle entrate dove sono indicati i debiti tributari risultanti da atti, da contestazioni in corso e da contestazioni già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti (art. 364 decreto legislativo 12/01/2019, n. 14). Tale certificato è utilizzabile solo ai fini delle procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza).

Fonte: Agenzia delle Entrate

Il comodato è il contratto con il quale una parte consegna all’altra un bene mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto. Il comodato è essenzialmente gratuito (art. 1803 del c.c.). Il comodato può essere redatto in forma verbale o scritta.

I comodati di beni immobili sono soggetti a registrazione se:

  • redatti in forma scritta: in tal caso la registrazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data dell’atto;
  • stipulati in forma verbale, solo se enunciati in un altro atto sottoposto a registrazione.

Possono essere registrati, inoltre, contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, relativi a immobili, esclusivamente per fruire dell’agevolazione IMU/TASI introdotta dalla legge di stabilità 2016. Per tali contratti la registrazione potrà essere effettuata presentando a un qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate:

  • il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato “Contratto verbale di comodato”
  • ricevuta del pagamento di 200 euro per l’imposta di registro effettuato con modello F24 (codice tributo 1550).

Per i contratti di comodato in forma scritta è inoltre dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) aventi data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Agevolazione IMU/TASI

La legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 10, della legge 208/2015) prevede che la base imponibile ai fini IMU/TASI possa essere ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Per usufruire di tale agevolazione è necessario registrare il contratto di comodato.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Per contratto di locazione breve si intende un contratto di locazione di immobile a uso abitativo, di durata non superiore a 30 giorni, stipulato da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. A esso sono equiparati i contratti di sublocazione e quelli di concessione in godimento a terzi a titolo oneroso da parte del comodatario.
I dati relativi alle locazioni brevi devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del contratto. L’adempimento riguarda:

  • coloro che esercitano attività di intermediazione immobiliare
  • coloro che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da affittare.

Ritenute e versamenti

Gli intermediari che intervengono nel pagamento o incassano i canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve devono effettuare, su quelle somme, una ritenuta del 21%, da versare tramite modello F24, con il codice tributo “1919” (risoluzione n. 88/2017 – pdf).
Se il beneficiario non opta in sede di dichiarazione dei redditi per l’applicazione del regime della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto.

Modalità di trasmissione

soggetti residenti nel territorio dello Stato trasmettono i dati utilizzando il canale Entratel/Fisconline direttamente o tramite gli intermediari. Per la compilazione del file contenente i dati devono essere utilizzati i prodotti software resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle entrate.
soggetti non residenti:

  • se in possesso di una stabile organizzazione in Italia, trasmettono i dati per il tramite della stabile organizzazione, utilizzando il canale Entratel/Fisconline
  • se non in possesso di una stabile organizzazione, devono avvalersi di un rappresentante fiscale, il quale  provvede anche a richiedere l’attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati, qualora ne siano sprovvisti. In assenza di nomina del rappresentante fiscale, si considerano solidalmente responsabili per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sui canoni/corrispettivi i soggetti residenti in Italia appartenenti allo stesso gruppo dei non residenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro ai locatori degli immobili ad uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano al conduttore una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021.

Le riduzioni per le quali è riconosciuto il contributo a fondo perduto riguardano i contratti di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, aventi ad oggetto immobili abitativi situati nei comuni ad alta tensione abitativa e adibiti ad abitazione principale del conduttore.

Per individuare con precisione le rinegoziazioni in diminuzione che possono beneficiare del contributo a fondo perduto, l’articolo 9-quater del decreto “Ristori” ha stabilito alcuni specifici requisiti che devono essere tutti soddisfatti.

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai contribuenti che sono “locatori” nei contratti di locazione ad uso abitativo aventi i requisiti previsti, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni relativi all’anno 2021. Nel caso di più locatori per il medesimo contratto, ciascun locatore dovrà presentare l’istanza per richiedere il contributo spettante per la propria quota di possesso dell’immobile.

Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore.

Successivamente al 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.

Qualora le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.

Fonte: Agenzia delle Entrate

La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.

La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente


– tramite i servizi telematici
– tramite un intermediario abilitato o
– presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.

Fonte: Agenzia delle entrate

Il beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento di un’imposta. A seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. L’atto di donazione deve essere redatto da un notaio, che provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte.

Quando l’imposta non è dovuta

I trasferimenti in favore di alcuni soggetti (articolo 3, comma 1 del TUS) sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, come, per esempio, quelli destinati a:

  • Stato, Regioni, Province e Comuni
  • Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità
  • Onlus e fondazioni bancarie.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Il beneficiario di una donazione è tenuto al pagamento di un’imposta. A seconda del rapporto esistente tra i soggetti coinvolti nel contratto di donazione, sono previste aliquote diverse ed eventuali franchigie, che rendono tassabili le donazioni per la parte eccedente il loro valore. L’atto di donazione deve essere redatto da un notaio, che provvede anche alla registrazione e al versamento delle relative imposte.

Quando l’imposta non è dovuta

I trasferimenti in favore di alcuni soggetti (articolo 3, comma 1 del TUS) sono esclusi dall’applicazione dell’imposta, come, per esempio, quelli destinati a:

  • Stato, Regioni, Province e Comuni
  • Enti pubblici, fondazioni o associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo assistenza, studio, ricerca scientifica, altre finalità di pubblica utilità
  • Onlus e fondazioni bancarie.

Fonte: Agenzia delle Entrate

L’imposta sulla registrazione degli atti è disciplinata dal Dpr n. 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro). Ha il duplice scopo di fornire un’entrata fiscale e di remunerare lo Stato per il servizio che offre ai privati (conservare traccia di particolari atti in modo da conferire loro certezza giuridica).

In quali casi va chiesta la registrazione di un atto

In generale devono essere registrati:

  • gli atti formati per iscritto nel territorio dello Stato
  • gli atti formati all’estero, che comportano trasferimento della proprietà o costituzione/trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti in Italia, nonché quelli che hanno per oggetto la locazione o l’affitto degli stessi
  • i contratti verbali di locazione o affitto di beni immobili esistenti in Italia (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite)
  • i contratti di trasferimento e affitto di aziende esistenti nel territorio dello Stato e di costituzione/ trasferimento di diritti reali di godimento sulle stesse (e relative cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite).

Fonte: Agenzia delle Entrate

L’ispezione ipotecaria permette la consultazione dei registri, delle note e dei titoli depositati presso i Servizi di pubblicità immobiliare dell’Agenzia.

L’ispezione può riguardare ogni nominativo censito e viene richiesta presso gli uffici provinciali – Territorio con esclusione delle sedi di Trento, Bolzano, Trieste e Gorizia nelle quali vige il sistema del libro fondiario.

In alternativa è possibile utilizzare il servizio online, limitatamente alle informazioni archiviate in formato elettronico. In particolare, è possibile ispezionare telematicamente, oltre a tutte le note di trascrizione ed iscrizione e le domande di annotazione presentate dall’inizio del periodo informatizzato (data variabile da ufficio a ufficio), anche le note di trascrizione cartacee recuperate e disponibili in formato immagine.

In via sperimentale e limitatamente ad alcuni uffici, è possibile richiedere l’ispezione dei registri cartacei in modalità telematica. E’ infatti disponibile, per gli utenti convenzionati Sister, la consultazione online delle note di trascrizione ante 1970 e dei titoli cartacei altrimenti visionabili esclusivamente recandosi in ufficio, presso il Servizio di pubblicità immobiliare territorialmente competente. Le stesse modalità possono essere utilizzate per la consultazione dei conti di repertorio delle trascrizioni a decorrere dal 24 luglio 1957. L’abilitazione alla piattaforma Sister prevede la stipula di una convenzione e il pagamento di un canone.

Con le ispezioni ipotecarie è possibile visionare informazioni riguardanti le tipologie di formalità presenti nella banca dati ipotecaria: le trascrizioni, le iscrizioni e le annotazioni.

Trascrizioni

In queste formalità, per lo più relative ad atti di trasferimento o costituzione di diritti su beni immobili, il soggetto referenziato nell’ispezione può comparire come parte “a favore” (per esempio, l’acquirente) o come parte “contro” (per esempio, il venditore). Mediante l’ispezione delle trascrizioni è possibile visionare anche quelle relative ad atti di costituzione di vincoli di vario genere (pignoramenti, sequestri, domande giudiziali).

Iscrizioni

L’ispezione delle iscrizioni consente la visione delle formalità relative alla costituzione di ipoteche su immobili derivanti, per esempio, da contratti di finanziamento.

Annotazioni

In questo caso si visionano quelle formalità che modificano precedenti trascrizioni, iscrizioni o annotazioni, come le cancellazioni di ipoteche e di pignoramenti.

Fonte: Agenzia delle Entrate

I locatori possono scegliere di assoggettare a Iva i contratti di locazione destinati ad alloggi sociali (Dl 1/2012) e i contratti di locazione dei fabbricati abitativi effettuati da imprese costruttrici o di ripristino (Dl 83/2012).

L’esercizio dell’opzione per l’Iva si comunica utilizzando il modello approvato con provvedimento del 29 luglio 2013. Il modello è utilizzabile anche per comunicare l’ opzione quando, prima della scadenza del contratto di locazione, si verifichi il subentro di un terzo, in qualità di locatore.

L’esercizio dell’opzione è vincolante per tutta la durata residua del contratto.

La presentazione del modello deve essere effettuata in via telematica, direttamente o tramite gli intermediati abilitati (articolo 3, comma 3 del Dpr 322/1998) o attraverso gli intermediari abilitati alla trasmissione dei contratti di locazione (articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998).

Fonte: Agenzia delle Entrate

Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.

Il contratto di locazione può essere registrato:

  • utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia, modalità obbligatoria per gli agenti immobiliari e i possessori di almeno 10 immobili, facoltativa per tutti gli altri contribuenti, purché abilitati ai servizi telematici
  • richiedendo la registrazione in ufficio; in questo caso è necessario recarsi presso un ufficio dell’Agenzia delle Entrate e compilare il modello RLI
  • incaricando un intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.) o un delegato.

I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE). La copia dell’APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).

Fonte: Agenzia delle entrate

Il nuovo servizio, predisposto per rendere più agevole l’adempimento, in un primo momento potrà essere utilizzato solo per tale tipologia di contratto, poi, sarà esteso anche ad altri atti privati

Registrare un contratto di comodato d’uso diventa più facile. Sarà disponibile da domani, 20 dicembre 2022, sul sito dell’Agenzia, un nuovo servizio che consente a utenti e intermediari di inviare la richiesta di registrazione direttamente dal proprio pc insieme agli allegati (contratto, eventuali planimetrie, eccetera), attraverso una procedura web presente nell’area riservata del sito dell’Agenzia. Con il provvedimento del 16 dicembre 2022, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, è approvato il modello Rap (“Registrazione di atto privato”) da compilare e inviare esclusivamente in via telematica e le relative istruzioni. La nuova opportunità sarà progressivamente estesa anche alle altre tipologie di atti, come i preliminari di compravendita.

Il modello di registrazione
Il modulo consta di una parte generale, utilizzabile per la richiesta di registrazione di una pluralità di atti privati, e una parte speciale, che contiene le informazioni riguardanti la specifica tipologia di atto privato per il quale viene effettuato l’adempimento.
Oltre alla parte generale del modello Rap, è stata approvata anche la parte speciale contenente le informazioni necessarie per la richiesta di registrazione del contratto di comodato. Infatti, in questa prima fase sarà possibile utilizzare il modello solo per la registrazione del contratto di comodato, poi, successivamente sarà implementato per consentire la registrazione di ulteriori atti privati, come ad esempio il preliminare di compravendita.
La parte generale è composta dal frontespizio, che riporta l’informativa sul trattamento dei dati personali, dal quadro A “Dati generali”, contenente le informazioni utili alla registrazione dell’atto, dal quadro B “Soggetti”, contenente i dati del dante causa e dell’avente causa risultanti dall’atto.
La parte speciale, relativa alla richiesta di registrazione del contratto di comodato, è composta dal quadro C “Negozio”, contenente le informazioni relative al contratto per il quale si richiede la registrazione e dal quadro D “Immobili”, contenente i dati degli immobili qualora siano oggetto del contratto.

Registrazione a prova di click
Gli utenti e gli intermediari potranno inviare la richiesta di registrazione via internet attraverso la specifica procedura web, attiva da domani, 20 dicembre 2022, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate. Il software di compilazione, messo a disposizione dall’Agenzia, consente una facile compilazione del modello e calcola le imposte (registro e/o bollo) in autoliquidazione, le sanzioni e gli interessi, eventualmente dovuti. Tali somme vengono, quindi, versate con richiesta di addebito diretto sul conto corrente del dichiarante, contestualmente alla presentazione del modello.
Con successivo provvedimento saranno approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello e sarà reso disponibile il prodotto di controllo.

Nel dettaglio, il modello Rap va presentato in modalità telematica direttamente o per il tramite dei soggetti indicati nell’articolo 15 del decreto direttoriale del 31 luglio 1998, oppure presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate, indicando i dati necessari (tipologia di contratto, dati del comodante, del comodatario e degli eventuali immobili oggetto del contratto) e allegando un unico file, in formato Tif (e/o Tiff e Pdf/A), contenente i seguenti documenti:
• copia del contratto sottoscritto dalle parti, in linea di massima l’atto va sempre allegato a eccezione del comodato verbale
• copia di eventuali ulteriori documenti (ad esempio, scritture private, inventari, mappe, planimetrie e disegni).
La presentazione telematica del modello può essere effettuata anche presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di locazione presentando il modello Rap in formato cartaceo unitamente all’atto da registrare, sottoscritto dalle parti, e agli eventuali allegati.

In caso di presentazione presso gli uffici territoriali dell’Agenzia il modello Rap sostituisce, per la richiesta di registrazione del comodato, il modello 69.

Fonte: Agenzia delle Entrate

Tecnoborsa è una società consortile per azioni senza fini di lucro, di emanazione delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, fondata nel 1997 per contribuire allo sviluppo, alla regolazione, alla trasparenza del mercato immobiliare italiano. Inoltre, svolge attività di studio e ricerca nel campo dell’economia immobiliare italiana e internazionale.

Tecnoborsa sviluppa sistemi, strumenti e linee guida atte a favorire l’interazione dei vari soggetti che raffigurano l’intero panorama della domanda e dell’offerta in Italia, supportando azioni di tipo regolativo e normativo, in sintonia con la mission del sistema camerale.

La maggioranza del capitale sociale è riservata, infatti, agli enti camerali, per esprimere e sostenere la vocazione istituzionale della società e per rappresentare gli interessi del territorio. La stessa compagine societaria di Tecnoborsa dimostra la sua forte vocazione di rappresentanza e annovera soci di espressione camerale tra i più attivi in ambito immobiliare, unitamente ad altre istituzioni ed organizzazioni che rappresentano gli interessi dei soggetti coinvolti nel settore.

A livello internazionale, Tecnoborsa è membro dell’UNECE/REAG – United Nations Economic Commission for Europe/Real Estate Advisory Group –il gruppo di esperti sul mercato immobiliare che fa capo alle Nazioni Unite con sede a Ginevra, che coinvolge rappresentanti del settore pubblico e privato per assistere i paesi membri dell’UNECE nel processo di sviluppo del mercato immobiliare.

Fonte: Tecnoborsa SCpA

Con la domanda di voltura il contribuente comunica all’Agenzia che il titolare di un determinato diritto reale su un bene immobile non è più la stessa persona ma un’altra, per esempio dopo un passaggio di proprietà di una casa, il trasferimento di un usufrutto o una successione. Il modello, infatti, deve essere presentato per aggiornare le intestazioni catastali e consentire così all’Amministrazione finanziaria di adeguare le relative situazioni patrimoniali.

Chi presenta la voltura

Devono presentare la domanda di voltura coloro che sono tenuti a registrare gli atti con cui si trasferiscono diritti reali su beni immobili, quindi:

  • i privati, in caso di successioni ereditarie e riunioni di usufrutto
  • i notai, per gli atti da essi rogati, ricevuti o autenticati
  • i cancellieri giudiziari per le sentenze da essi registrate
  • i segretari o delegati di qualunque Amministrazione pubblica per gli atti stipulati nell’interesse dei rispettivi enti.

Se più persone sono obbligate alla presentazione, è sufficiente presentare una sola domanda di volture.

Se chi è obbligato non richiede la voltura, possono provvedere direttamente gli interessati.

Fonte: Agenzia delle entrate

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